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Verifiche periodiche
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DECRETO 21 APRILE 2017, N. 93
Art. 2 Definizioni
c) <<verifica periodica>>, il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;
Art. 8 Obblighi dei titolari degli strumenti
1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica:
a) comunicano entro 30 giorni alla camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2:
b) mantengano l'integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonchè di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
c) curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza. |
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DR04-P09 RICHIESTA-OFFERTA-CONTRATTO rev8 |
Decreto 21 aprile 2017, n. 93 |
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